AGEVOLAZIONI FISCALI – RISPARMIO ENERGETICO


TAX

 

L’attuale legislazione consente alcune agevolazioni fiscali per interventi sul patrimonio edilizio esistente rivolti al risparmio energertico. Il beneficio, consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa come detto, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In questo articolo vengono illustrate brevemente le agevolazioni fiscali ammesse sia l’ammontare che i soggetti ammessi ad usufruirne. 

 

 

 

QUANTO E’ POSSIBILE DETRARRE

  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari

dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  • 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari

dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  • Dal 1° gennaio 2016 – per i condomini dal 1° luglio 2016 – l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

 

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

 

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipo di intervento

Detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti

100.000

involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti)

60.000

installazione di pannelli solari

60.000

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

30.000

CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.

PER QUALI LAVORI SONO PREVISTE LE AGEVOLAZIONI

  • La riqualificazione energetica di edifici esistenti

Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

  • Interventi sugli involucri degli edifici

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

  •  Installazione di pannelli solari

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

  •  Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

CERTIFICAZIONE NECESSARIA

  • Asseverazione
  • L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica
  • Scheda informativa

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)
  • la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

 

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).

Il modello non va presentato:

  • se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta
  • se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

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